La normativa
Aspetti rilevanti introdotti dalla normativa :
• definizione della figura del consumatore quale beneficiario di una apposita procedura "piano del consumatore";
• l’introduzionedella procedura di "liquidazione del patrimonio"
• l’introduzione, al termine della liquidazione e a determinate condizioni, della"procedura di esdebitazione, sia pure soltanto per le persone fisiche;
• la possibilità di falcidia dei creditori privilegiati, ancorché al ricorrere di determinate condizioni;
• la soglia del 60%della maggioranza qualificata dei consensi necessari al raggiungimento dell’accordo di composizione della crisi, con l’introduzione della regola in base alla quale la mancanza del voto vale quale voto favorevole (c.d.silenzio assenso);
• il carattere vincolante della proposta (approvata a maggioranza ed) omologata per tutti i creditori, inclusi i dissenzienti.
• Modifiche con DL 83 convertito in Legge (approvatodal Senato Il 5/8/2015)
Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o di piano del consumatore presentata da
parte di chi svolge attività d’impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i
consorzi fidi autorizzati dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all’albo previsto
dall’articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e
successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d’Italia. Le associazioni
antiracket e antiusura iscritte nell’albo tenuto presso il Ministero dell’interno possono
destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di
recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il
rimborso di tali contributi è regolato all’interno della proposta di accordo o di piano del
consumatore".
NOTA BENE
Sono previsti vari casi in cui gli effetti dell'accordo o della omologazione cessano.
Le ipotesi principali sono le seguenti:
- Cessazione di diritto degli effetti dell'accordo e della efficacia della omologazione del piano del consumatore:
quando il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo ilpiano alle amministrazioni pubbliche ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.
- Annullamento dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore pronunciati dal giudice, su istanza di alcuno dei creditori, quando con dolo o con colpa grave è stato aumentato o diminuito il passivo,ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero siano state dolosamente simulate attività inesistenti.
Anche in tal caso è prevista la conversione in procedura di liquidazione dei beni.
- Risoluzione dell'accordo o cessazione degli effetti della omologazione del piano del consumatore, pronunciati dal giudice, su richiesta di alcuno dei creditori, quando il debitore non adempie agli obblighi derivanti dall'accordo o dal piano, le garanzie promesse non vengono costituite o l'esecuzione dell'accordo o del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore stesso. In tali casi la conversione in procedura di liquidazione dei beni ha luogo solo qualora le pronunce siano state determinate da cause imputabili al debitore.


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