Soggetti interessati
Chi può chiedere l'applicazione della normativa
- I soggetti interessati
1. Consumatore definito, ai sensi dell’art.6, comma 2, lett. b), della legge n. 3/2012 come il come " debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale professionale eventualmente svolta";
2. Imprenditori commerciali sotto soglia di fallimento (art 1 comma 2 L. F.);
non sono soggetti a fallimento tutti gli imprenditori (a prescindere da qualsiasi forma societaria) che pur esercitando attività commerciale possono dimostrare il possesso congiunto dei seguenti requisiti negli ultimitre anni :
- un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000 ;
- ricavi lordi per un ammontare complessivo non superiore ad euro 200.000;
- un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro 500.000.
3. Imprenditore cessato da oltre un anno;
L’imprenditore individuale, che si è cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno e che ha le
dimensioni (parametri) di un soggetto fallibile, può ricorrere alle procedure di sovraindebitamento. Questi infatti non possono essere dichiarati falliti, ex art. 10 l.f. Tuttavia, non si può escludere che tali debitori vengano successivamente dichiarati falliti, ai sensi dell’art. 10, comma 2, l.f., qualora sia dimostrato che l'effettiva cessazione sia successiva alla cancellazione. In tal caso, secondo l’art. 12, comma 5, legge n. 3/2012, la dichiarazione di fallimento risolve l’accordo con i creditori anche se omologato.
4. Imprenditore agricolo, in quanto soggetto non fallibile, può accedere alla procedura di
sovraindebitamento;
5. L'erede dell'imprenditore defunto;
L’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito fino ad un anno dalla sua morte. Nel caso
in cui l’erede abbia accettato l’eredità con beneficio d’inventario, continuando l’attività
imprenditoriale del de cuius, non verificandosi la confusione tra i patrimoni del primo e del
secondo, l’erede potrà proporre ai creditori dell’eredità una procedura di sovraindebitamento
dopo che sia trascorso un anno dalla morte del suo dante causa;
Sono liberi professionisti coloro che decidono di subordinare la propria attività professionale, intesa come complesso di atti e regole, alla vigilanza di un ente pubblico preposto per legge alla tutela del decoro e della dignità della professione; Tutti gli altri possono, a ragione, ritenersi prestatori d’opera intellettuale e dunque lavoratori autonomi. Tali soggetti, ontologicamente sottratti all’area della fallibilità, potranno accedere alle procedure di sovraindebitamento.
7. Le società tra professionisti;
Considerato che le società tra professionisti esercitano solo ed esclusivamente un’attività
strettamente professionale, si dovrebbe concludere per la non assoggettabilità alle procedure
concorsuali e, quindi l'applicabilità della legge n. 3/2012.
8. Le associazioni professionali;
possano accedere alla procedure di sovraindebitamento, si rende però necessaria la
sottoscrizione congiunta di tutti gli associati professionisti.
9. Gli Enti privati non commerciali;
10. Start up innovative
Con la definizione di enti privati non commerciali si intendono quegli enti, forniti o meno di
personalità giuridica, che esercitano attività senza scopo di lucro e che hanno una rilevanza
sociale occupandosi, a titolo esemplificativo, di assistenza sociale, cooperazione e solidarietà
anche internazionale, promozione del volontariato, tutela dei diritti. Tali enti però, quando
svolgono parzialmente attività commerciale, sono da ritenersi assoggettabili alle procedure
concorsuali – e per espressa previsione di legge alla liquidazione coatta amministrativa in
particolare - a condizione che ricorrano le condizioni di cui di cui all’art. 2, comma 2, l.f..
Rientrano nella categoria in questione, i seguenti enti:
- Associazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
- Fondazioni riconosciute ex art. 14 e ss. c.c.;
- Associazioni non riconosciute ex art. 36 e ss.c.c.;
- Comitati ex art. 39 e ss.c.c.;
- Organizzazioni di volontariato ex legge n. 226/1991;
- Associazioni di promozione sociale ex legge n. 383/2000;
- Organizzazioni non governative ex art. 28 legge n. 287/1991 e ex legge n. 383/2000;
- Associazioni sportive dilettantistiche ex legge n. 398/1991;
- Enti lirici ex d.lgs. 367/1996;
- ONLUS ex d.lgs. n. 460/1997;
- Centri di formazione professionali ex legge n. 845/1978;
- Istituti di patronato ex legge n. 152/2001 e d.p.r. n. 1017/1986;
- Imprese sociali di cui al d.lgs. n. 155 del 24 marzo 2006.


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