Procedure applicabili
Le procedure applicabili sono quindi :
1) Per le Imprese
La proposta di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ove viene richiesto il consenso dei titolari di almeno il 60% dei crediti.
2) Per i Privati
Il piano del consumatore che non prevede l’accordo con i creditori. Il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del tribunale.
3) Per le Imprese e per i Privati
Liquidazione del patrimonio soggetto esclusivamente all'omologazione da parte del Giudice.
Sia la proposta di Piano di Ristrutturazione dei Debiti, sia il Piano del Consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
Le procedure, se omologate dal Tribunale, comportano che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, in un periodo più lungo e a diverse condizioni di quelle inizialmente previste.
Il debitore, nel proporre la ristrutturazione dei propri debiti e la soddisfazione dei crediti, può anche offrire la cessione di propri crediti futuri; è’ necessario, inoltre, dare conto di tutta la propria consistenza patrimoniale indicando elementi tali da far ritenere che l'accordo o il piano che si propone sia realizzabile. A tal fine, qualora sia necessario, è possibile offrire la garanzia di terzi all’uopo disponibili; naturalmente occorre acquisire il consenso scritto degli stessi con l’indicazione dei redditi o beni che essi mettono a disposizione.
Dopo il deposito della richiesta in Tribunale (quello di residenza del Debitore) ha luogo un procedimento inteso a verificare se sussistono le condizioni per l'omologazione della proposta (cioè il provvedimento che rende vincolante l’accordo o il piano per tutti i creditori).
Il giudice omologa il piano quando:
- verifica la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti che devono essere necessariamente soddisfatti (impignorabili ecc.);
- esclude che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di potervi adempiere;
- esclude che il consumatore abbia colposamente determinato il proprio sovra-indebitamento.
Nel corso di entrambe le procedure ogni creditore non consenziente può sollevare delle contestazioni circa la convenienza dell'accordo o del piano. In tal caso il giudice provvede alla omologazione solo se ritiene che il credito di chi solleva la contestazione possa essere soddisfatto dall’esecuzione dell’accordo o del piano in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione dell'intero patrimonio del debitore.
Tra i crediti falcidiabili rientrano quelli del fisco ad eccezione dell’IVA e della Ritenuta d’Acconto.

La proposta non è ammissibile quando il debitore :

- Art 7 comma 2 legge 3 2012
• lett. a) "e' soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo";
• lettera b) "ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai
procedimenti di cui al presente capo;
• lettera c) "ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli art. 14 e 14 bis";
• lettera d) "ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale"


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